Cambiali: presentazione, protesto, riabilitazione del debitore protestato
Il Notaio, attraverso la sua struttura di cassa cambiali, svolge il servizio di presentazione e protesto di Cambiali ed Assegni per primari Istituti Bancari (Banco – BPM, Banca Popolare del Lazio, Unipol Banca, Intesa, ecc).
In relazione alle cambiali lo Studio effettua il servizio anche per privati, purché la cambiale abbia un indirizzo di presentazione (domiciliazione) presso una Banca.
Il servizio non può riguardare cambiali domiciliate fuori dei confini del Lazio.
Riabilitazione del debitore protestato, con atto notarile.
Il servizio di protesti di cambiali ed assegni viene da me effettuato anche per cambiali affidate da privati che non intendano farle passare attraverso il circuito bancario (purché domiciliate, e relative al distretto di mia competenza).
A questo servizio oggi se ne aggiunge un altro: la riabilitazione, con atto notarile, del debitore protestato.
Una delle più significative innovazioni della cd. Riforma Cartabia (d.lgs. 149/22) è rappresentata dalla possibilità di ottenere appunto la Riabilitazione del debitore protestato, con atto notarile.
L’art. 23 (che modifica l’art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108) di detto d.lgs. attribuisce al notaio la competenza, concorrente con quella del Presidente del Tribunale, a disporre la riabilitazione del debitore protestato. L’atto notarile di riabilitazione costituisce titolo per la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal relativo registro informatico.
La riabilitazione del debitore protestato rappresenta un rimedio apprestato dal legislatore in favore di chi abbia subito un protesto, realizzando un equilibrato compromesso tra l’interesse pubblico alla diffusione di notizie utili alla correttezza dei traffici commerciali e l’interesse privato del soggetto protestato che sia disponibile ad adempiere.
L’evoluzione normativa sopra tracciata rinviene ragioni giustificatrici di assoluto rilievo:
- gli effetti pregiudizievoli per la vita commerciale e sociale del debitore protestato;
- le difficoltà conseguenti cui va incontro il debitore ossia la impossibilità di ottenere credito secondo le vie legali e, inevitabilmente, il maggiore rischio di cadere nella trappola dell’usura.
Le ragioni di ordine etico, sociale ed economico illustrate richiedono che vi sia un meccanismo snello ed agile di riabilitazione in favore del debitore protestato adempiente, volto a cancellare tempestivamente il nominativo dall’elenco dei protesti.
Con la riforma attuata con il d.lgs. 149/22, il legislatore ha realizzato un’ulteriore e importante valorizzazione e semplificazione della disciplina in discorso, ricorrendo al magistero notarile.
Secondo la vigente disciplina, in forza di quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs 149/22, attualmente sussistono due modalità, alternative tra loro, per ottenere la riabilitazione:
- il decreto del presidente del tribunale;
- l’atto notarile.
Tanto il decreto quanto l’atto di riabilitazione sono pubblicati nel bollettino dei protesti cambiari e sono opponibili da chiunque abbia interesse.
Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all’art. 3 bis d.l. 381/1995.